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R.D. 16/03/1942 n. 267
Art. 234. Esercizio abusivo di un’attività commerciale Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d’inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.
Art. 235. Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette d’inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l’ammenda fino a lire cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l’elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell’art. 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
CAPO II - DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, Dl AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 236. Concordato preventivo e amministrazione controllata é punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell’art. 227 agli institori dell’imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell’amministrazione controllata;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
Art. 237. Liquidazione coatta amministrativa Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 228 e 229, ai creditori le disposizioni degli artt. 232 e 233 e all’imprenditore le disposizioni degli artt. 220 e 226.
CAPO IV - DISPOSIZIONI DI PROCEDURA.
Art. 238. Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’art. 17. é iniziata anche prima nel caso previsto dall’art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
Art. 239. Mandato di cattura [Articolo abrogato dalla Legge 18 novembre 1964 n. 1217.
Art. 240. Costituzione di parte civile Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Art. 241. Riabilitazione La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti.
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